Art. 4

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

In vigore dal 14 giu 2017
Apporti originali e invenzioni del lavoratore 1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Note all': - Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (Art. 4 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.) — Testo vigente | Portale Normativo