Art. 4
LEGGE 22 maggio 2017, n. 81
In vigore dal 14 giu 2017
Apporti originali e invenzioni del lavoratore
1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Note all':
- Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.
Storico versioni
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