Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 17 giu 2017
1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli dell'Accordo di cui all', valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-05-19;86#art-3