Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 17 giu 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo