Convenzione

Art. 3

In vigore dal 15 giu 2017
Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (b) il termine «Barbados» designa l'isola di Barbados e il suo mare territoriale, ivi compresa qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale che in conformità al diritto internazionale e alla legislazione di Barbados è una zona all'interno della quale Barbados può esercitare diritti per quanto concerne il fondo e il sottosuolo e le loro risorse naturali; (c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, Barbados o l'Italia; (d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine «nazionali» designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e ii. le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione «autorità competente» designa: i. in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; ii. in Barbados, il Ministro responsabile delle finanze o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. — Testo vigente | Portale Normativo