Convenzione

Art. 2

In vigore dal 15 giu 2017
Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle società; 3) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); b) per quanto concerne Barbados: (i) l'imposta sui reddito (compresa l'imposta sul reddito derivante da premi assicurativi); (ii) l'imposta sul reddito delle società (compresa l'imposta sugli utili della sede succursale), e (iii) l'imposta sul reddito derivante da operazioni petrolifere (qui di seguito indicate quali «imposta barbadiana»). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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