Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 11 gen 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafo 1, lettera d), e degli eventuali oneri di cui all' dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252#art-4

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo