Art. 4
4 / 5Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 11 gen 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafo 1, lettera d), e degli eventuali oneri di cui all' dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-12-21;252#art-4