Art. 5
In vigore dal 12 gen 2017
Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varietà di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.
Note all':
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-5