Art. 8

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 19 lug 2020
Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo 1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo. 3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo. 4. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. 5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione dell'idoneità, anche in via provvisoria. 6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonchè ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell' in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN. 8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonchè quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinchè i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT. 9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonchè per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva. 10. La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate. 10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.
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