Art. 6
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220
In vigore dal 11 dic 2016
Nazionalità italiana delle opere
in coproduzione internazionale
1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall' e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonchè i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all', comma 2.
Storico versioni
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