Art. 3

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 11 dic 2016
Principi 1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo: a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva; b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario; c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero; d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale; e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico; f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico; g) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia; h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 (Art. 3 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.) — Testo vigente | Portale Normativo