Accordo›Parte I›Capo I
Art. 4
Status giuridico
In vigore dal 25 nov 2016
Status giuridico
1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.
2. Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello che è eletto conformemente allo statuto.
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