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Art. 4

Status giuridico

In vigore dal 25 nov 2016
Status giuridico 1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione. 2. Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello che è eletto conformemente allo statuto.
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