Accordo›Parte I›Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2016
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo;
b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;
c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;
d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;
e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;
h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96;
i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;
j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'.
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Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-2