Art. 3
Disposizioni in materia penale
In vigore dal 23 nov 2016
1. La procedura di consegna controllata prevista nell' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge è regolata ai sensi dell' della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.
2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-rd-3