Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 23 nov 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all' della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge e dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge.
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