Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 22 ott 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 9 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo