Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 22 ott 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192#art-1

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