Art. 4

Clausola di invarianza

In vigore dal 21 ott 2016
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione dell', paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191#art-4

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