Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 21 ott 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo