Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 18 ott 2016
1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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