Art. 14

Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

In vigore dal 16 set 2016
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all', comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva; c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico; d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa; e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall' della direttiva 2014/92/UE: 1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; 2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento; f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall' della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento; g) nel dare attuazione alle disposizioni dell' della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli della direttiva 2014/92/UE; h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE: 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento; 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purchè siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE; i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE: 1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono; 2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall', paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento; 4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall', paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria; 5) esercitare la facoltà, prevista dall', paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese; 6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria; l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori; m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:legge:2016-08-12;170#art-14

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