Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

In vigore dal 16 set 2016
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-08-12;170#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo