Art. 4

LEGGE 12 agosto 2016, n. 164

In vigore dal 13 set 2016
Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; c) il comma 3 è abrogato. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico). - 1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 3. (Abrogato).».
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