Art. 3
LEGGE 12 agosto 2016, n. 164
In vigore dal 16 nov 2017
Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Storico versioni
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