Art. 4

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

In vigore dal 25 ago 2016
Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi 1. All', comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». 2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome. Note all': - Si riporta il testo dell', comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell', comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla presente legge: « (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). - (Omissis). 6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonchè gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonchè quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229, supplemento ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (Art. 4 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.) — Testo vigente | Portale Normativo