Art. 2
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 1 mar 2017
Parità tra i sessi nei consorzi di tutela
1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».
2. All' del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».
3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro
un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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