Art. 31
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
In vigore dal 23 lug 2016
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI
1. All' della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».
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