Art. 37
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
In vigore dal 23 lug 2016
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli , dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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