Art. 23
In vigore dal 23 lug 2016
Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 659/1999
1. All', comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all' della legge 23 luglio 2009, n. 99;».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Note all':
- Il testo dell', comma 460, della legge n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, così recita:
«460. Fermo restando quanto disposto dall', commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l' della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b.1) per la quota del 50 per cento de-gli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all' della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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