Art. 21
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
In vigore dal 23 lug 2016
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
«1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;
c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all':
- La Tabella A (Elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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