Art. 21

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

In vigore dal 23 lug 2016
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) è abrogato; b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»; c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Note all': - La Tabella A (Elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 21 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.) — Testo vigente | Portale Normativo