Art. 16

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132

In vigore dal 19 ott 2017
Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari. 2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 (Art. 16 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.) — Testo vigente | Portale Normativo