Art. 63
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 feb 2016
Clausola di salvaguardia per la regione autonoma
Valle d'Aosta
1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
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