Art. 63

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

In vigore dal 2 feb 2016
Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta 1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (Art. 63 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.) — Testo vigente | Portale Normativo