Art. 59

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

In vigore dal 2 feb 2016
Contratti di fiume 1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l' è aggiunto il seguente: «Art. 68-bis (Contratti di fiume). - 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (Art. 59 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.) — Testo vigente | Portale Normativo