Accordo›Capo 25
Art. 441
In vigore dal 24 ott 2015
1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attività fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.
2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi:
a) la promozione dell'attività fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative;
b) la partecipazione allo sport e l'attività fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale;
c) lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport;
d) l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati;
e) la lotta al doping;
f) la lotta alle partite truccate;
g) la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.
Storico versioni
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