AccordoCapo 25

Art. 441

In vigore dal 24 ott 2015
1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attività fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza. 2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi: a) la promozione dell'attività fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative; b) la partecipazione allo sport e l'attività fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale; c) lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport; d) l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati; e) la lotta al doping; f) la lotta alle partite truccate; g) la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-441

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo