Accordo›Capo 23
Art. 432
In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti si adoperano per un maggiore scambio di informazioni e competenze al fine di incoraggiare una cooperazione più stretta nel campo dell'istruzione e formazione professionale, soprattutto nell'ottica di:
a) sviluppare sistemi di istruzione e formazione professionale e corsi di perfezionamento professionale durante la vita lavorativa che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro in evoluzione;
b) istituire un quadro nazionale per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, ove possibile sulla base dell'esperienza dell'UE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-432