Art. 5
LEGGE 18 agosto 2015, n. 141
In vigore dal 23 set 2015
Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all', mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
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