Art. 3
LEGGE 18 agosto 2015, n. 141
In vigore dal 23 set 2015
Riconoscimento degli operatori
1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all', comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo , comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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