Art. 7
LEGGE 16 aprile 2015, n. 47
In vigore dal 8 mag 2015
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294».
Note all':
Si riporta il testo dell'articolo 289 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 289 (Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio). - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (1), la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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