Art. 2
LEGGE 16 aprile 2015, n. 47
In vigore dal 8 mag 2015
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonchè per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».
Storico versioni
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