Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 mar 2015
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo