Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 5 mar 2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga:
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-02-10;17#art-1