Art. 22
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
In vigore dal 25 nov 2014
Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011.
1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli o dell'obbligo di cui all' del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell', paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all' del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo .
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall', numeri 2) e 3), e dall' del regolamento (UE) n. 1227/2011.
6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all' del regolamento (UE) n. 1227/2011.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli del regolamento n. 1227/2011, nonchè in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.
8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.
10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.
11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all':
Il Regolamento UE 1227/2011 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 8 dicembre 2011, n. L 326.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O., così recita:
"Art. 45. Poteri sanzionatori
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) del regolamento CE n. 715/2009 e degli , commi 4 e 5, dell', commi 1 e 3, e degli , comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonchè l', commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l' della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all', comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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