Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 5 nov 2014
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-10-23;160#art-2