Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 nov 2014
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso. 2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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