Art. 3
LEGGE 3 ottobre 2014, n. 145
In vigore dal 4 nov 2014
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative
1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all':
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 148 del 2013, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonchè tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.
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