Art. 1
LEGGE 3 ottobre 2014, n. 145
In vigore dal 4 nov 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2013, n. 148, sono introdotte, per l'anno finanziario 2014, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all':
- La legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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