Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 17 lug 2014
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo stesso. 2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all', entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-rd-2

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