Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 7
Organizzazione dello Spazio Aereo e Gestione del Traffico Aereo
In vigore dal 12 lug 2014
Organizzazione dello Spazio Aereo e Gestione del Traffico Aereo
1. Gli Stati Membri cooperano strettamente nella fornitura dei Servizi di Gestione dello Spazio Aereo e di Gestione dei Flussi di Traffico e fare un uso quanto più efficiente delle risorse e delle capacità disponibili nel FAB BLUE MED.
2. Gli Stati Membri si impegnano a designare congiuntamente lo Spazio Aereo del FAB BLUE MED identificato all'interno dell'. A tal fine, gli Stati Membri concordano di assicurare in particolare:
(a) la progettazione delle strutture di spazio aereo interessate per facilitare la deframmentazione e la settorizzazione dinamica tenendo nella dovuta considerazione i processi collaborativi esistenti a livello di Refe Europea di Gestione del Traffico Aereo (EATMN);
(b) lo sviluppo e l'approvazione di una politica BLUE MED per la progettazione di spazi aerei, in stretta cooperazione tra le autorità civili e militari ed in consultazione con tutti gli attori interessati, con particolare riferimento agli utenti aerea dello spazio aereo;
(c) lo sviluppo, approvazione ed implementazione di un Piano di Sviluppo dello Spazio Aereo BLUE MED;
(d) la valutazione delle modifiche dello spazio aereo che possano interessare le prestazioni a livello di FAB BLUE MED;
(e) la costituzione coordinata di spazi aerei transfrontalieri all'interno del FAB BLUE MED
3. Nel fare questo gli Stati Membri, attraverso le strutture di Governo identificate, si interfacciano con la Funzione di Gestore della Rete a livello europeo in accordo alla normativa del Cielo Unico Europeo e seguendo le procedure previste in ambito ICAO.
4. Gli Stati Membri assicurano lo sviluppo e l'implementazione di una politica di gestione dello spazio aereo interessato a livello FAB BLUE MED, con l'intento di raggiungere un ottimale coordinamento dei flussi di traffico aereo.
Storico versioni
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