Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 4

Requisiti di sovranità, sicurezza e difesa nazionale

In vigore dal 12 lug 2014
Requisiti di sovranità, sicurezza e difesa nazionale 1. Il presente Accordo è da considerarsi fatta salva la completa ed esclusiva sovranità che gli Stati Membri esercitano sugli spazi aerei sovrastanti il loro rispettivo territorio. 2. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano fatto salvo ogni requisito nazionale inerente l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e gli interessi di difesa degli Stati Membri in relazione alle necessità di sicurezza e difesa nazionale. 3. Ogni stato Membro può applicare qualsiasi misura ritenuta appropriata, includendo il diritto di ordinare a qualsiasi aeromobile di liberare il proprio spazio aereo nazionale, con l'intento di salvaguardare interessi essenziali di sicurezze e difesa. Tuttavia gli Stati Membri si impegnano a mettere in campo ogni azione al fine di informare gli altri Stati Membri e di minimizzare l'impatto sulle operazioni del FAB.
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Requisiti di sovranità, sicurezza e difesa nazionale (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo